Art. 198. Più violazioni di norme che prevedono sanzioni
amministrative pecuniarie.
1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
2. In deroga a
quanto disposto nel comma 1, nell'àmbito delle aree
pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di
accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle
sanzioni previste per ogni singola violazione.